Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia
Statuto del Comitato
DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione denominata “Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia“, in seguito chiamata per brevità “associazione”, con sede legale a Roma (RM) in Via di Grotta Perfetta 610 – 00142.
Art. 2 – Natura, statuto e durata
L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Lo statuto costituisce la regola fondamentale dell’associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza. L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile.
Art. 3 – Scopi e Finalità
L’associazione ha fini di utilità e promozione sociale. Opera, per i cittadini di ogni età, nei campi dell’educazione culturale, ambientale, artistica e civica e favorisce lo sviluppo del tessuto sociale attraverso la collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio, il dialogo con gli enti locali e con gli organismi della pubblica amministrazione.
Persegue queste finalità attraverso:
- la valorizzazione del tessuto sociale con la programmazione e l’organizzazione di iniziative culturali, educative, ambientali e ricreative aperte al contributo e alla partecipazione dei residenti nel territorio (quartiere, municipio e comune);
- la raccolta, l’elaborazione delle proposte e delle esigenze che provengono dai cittadini e il loro eventuale inoltro agli organismi che governano la collettività;
- la promozione della cittadinanza con lo sviluppo di attività mirate alla tutela dei diritti, in particolare dei soggetti svantaggiati e discriminati;
- l’assistenza, la formazione e l’informazione dei cittadini nei rapporti con le PP.AA., con il mondo del lavoro e con la scuola e la diffusione e la condivisione delle iniziative promosse nel territorio a beneficio della cittadinanza che siano affini per scopo e indirizzo alle finalità associative.
Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art. 10 – comma 5 – del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’associazione saranno disciplinati da un regolamento.
SOCI
Art. 4 – Soci
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli organismi che, dichiarando di condividerne gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro. Ogni socio ha il diritto:
- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati;
- di usufruire di tutti i servizi dell’associazione.
Ogni socio ha il dovere:
- di operare nell’interesse dell’associazione e per il perseguimento dei suoi scopi;
- di osservare le norme del presente statuto, le decisioni assunte dall’Assemblea e le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo;
- di impegnarsi attivamente e correttamente nella vita associativa.
Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 6 – Quota associativa
La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea convocata per l’approvazione del Documento di Programmazione economica.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata annualmente entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento e, comunque, entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.
Art. 7 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci
L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione devono avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Sull’ammissione a socio decide il Consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti e le sue decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazioni. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci. I soci cessano di appartenere all’associazione:
- per recesso volontario;
- per decadenza;
- per esclusione;
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo ed è efficace alla data del ricevimento della comunicazione. L’associato decade automaticamente dalla qualità di socio se non provvede a versare, senza giustificato motivo, nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio direttivo i contributi sia ordinari che straordinari. Per poter riacquistare la qualità di socio è necessario presentare una nuova domanda di ammissione. Può essere escluso l’associato che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione e che manca gravemente ai doveri enunciati. Il Consiglio direttivo delibera sull’esclusione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e ne dà comunicazione all’interessato, il quale in caso di contestazione al provvedimento di esclusione avrà diritto al ricorso in appello in sede di assemblea dei soci, e pertanto la propria qualifica di associato rimarrà sospesa sino alla prima adunanza utile, la cui decisione sarà definitiva.
PATRIMONIO E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8 – Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patrimonio,
* lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
- quote associative;
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
* L’Assemblea degli associati,
* Il Consiglio direttivo,
* Il Presidente,
* Il Segretario.
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono prestati a titolo gratuito. Possono inoltre essere costituiti, su delibera dell’Assemblea, i seguenti organi di controllo e di garanzia:
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei garanti.
ASSEMBLEA
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Documento di Programmazione. L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione e costituisce il luogo di confronto che assicura la corretta gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L’Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all’anno per approvare il bilancio di esercizio. Ha i seguenti compiti:
- approvare il bilancio annuale d’esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il Documento di Programmazione economica e delle linee di sviluppo delle attività prima della fine di ciascun esercizio;
- approvare l’importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei Revisori, se costituito;
- eleggere il Consiglio dei Garanti, se costituito.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, l’Assemblea verrà presieduta da altra persona designata tra i presenti. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell’associazione nella gestione dell’Assemblea e nella redazione del verbale della seduta. In assenza del segretario la funzione viene affidata dal presidente ad un socio tra i presenti. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto: in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e con la maggioranza degli associati. In seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e i due terzi dei presenti. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Sono ammesse deleghe in un numero massimo di tre per ciascun associato.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, con almeno 15 giorni di calendario di anticipo sulla sua effettuazione con comunicazione trasmessa e/o affissa presso la sede, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe in un numero massimo di tre per ciascun associato.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio. I membri del Consiglio direttivo devono essere eletti tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
Art. 13 – Compiti e poteri del Consiglio
Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci. Compete al Consiglio direttivo:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- elaborare il bilancio preventivo delle singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo con il programma delle attività da realizzare;
- elaborare il rendiconto annuale economico-patrimoniale;
- approvare, programmare e sviluppare le attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione.
Art. 14 – Decadenza e cessazione dei consiglieri
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla sua sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti, il Consiglio nominerà, per cooptazione, il consigliere sostituto che resterà in carica fino alla prima assemblea utile, che provvederà con una nuova elezione. I consiglieri nominati in surroga non restano in carica oltre la scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio.
Art. 15 – Adunanze del consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si raduna presso la sede sociale, o altra sede idonea, almeno due volte l’anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l’approvazione del rendiconto economico. Si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata al Presidente di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. In tal caso il Presidente ne dispone la convocazione entro 7 gg. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 16 – Deliberazioni del consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è presiduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi lo preside il consigliere più anziano. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. Le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente. Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di attività o affari correnti riguardanti l’amministrazione dell’Associazione.
PRESIDENTE E SEGRETARIO
Art.17 – Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Art. 18 – Compiti e poteri del presidente
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la firma sociale, può effettuare operazioni bancarie e postali di qualsiasi tipo o genere con la controfirma del Segretario. Spetta al Presidente:
- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- esercitare la sorveglianza di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
- assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al funzionamento dell’associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. In caso di assenza, dimissioni o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Art.19 – Il Segretario
Il Segretario assiste il Presidente nelle riunioni sociali e ne raccoglie i verbali. Cura la gestione della cassa dell’associazione e sovraintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo. Controfirma i pagamenti e le operazioni bancarie e postali di qualsiasi tipo o genere dell’Associazione.
BILANCIO
Art. 20 – Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio economico e patrimoniale che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è sempre accompagnato da una relazione sull’andamento dell’attività associativa. Il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art.10 – comma 6 – del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA
Art.21 – Collegio dei revisori
L’assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da due membri effettivi ed uno supplente, scelti anche tra non soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I revisori durano in carica due anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’ufficio. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l’assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.
Art.22 – Collegio dei garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. I garanti deliberano ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà appellabile nelle forme di legge.
VARIE
Art. 23 – Modifica statuto e scioglimento dell’associazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli associati. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell’associazione, può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione similare o a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 24 – Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dalle norme in materia.